Lo Statuto
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
“Club per l’UNESCO di Padova”
In data 7 agosto 2019 a Padova
I signori:
Vittoria Nicoletta Ghedini nata a ………………….il …………………………
Elda Omari ………………………………………………………………………………………………………………….
Stefania Allegro ………………………………………………………………………………………………….
Gilda Rota ………………………………………………………………………………………………………………….
Giorgio Andrian …………………………………………………………………………………………………….
Silvano Gambato …………………………………………………………………………………………………….
Andrea Brugiolo …………………………………………………………………………………………………….
Andrea Manni …………………………………………………………………………………………………………….
Patrizia Tognon …………………………………………………………………………………………………….
Alberto Bisello …………………………………………………………………………………………………….
Ferdinando Zanini ……………………………………………………………………………………………….
GianPaolo Pinton ………………………………………………………………………………………………….
Massimo Rampazzo ………………………………………………………………………………………………….
Gianni Nardi……………………………………………………………………………………………………………….
Lorenzo Gambato …………………………………………………………………………………………………….
Convengono e dichiarano espressamente di costituire una’associazione di volontariato denominata: “Club per l’UNESCO di Padova” con sede in Selvazzano (PD) retta dallo statuto sotto indicato approvato da tutti gli associati.
L’associazione è amministrata da una consiglio di amministrazione composto da n. 7 membri.
Vengono nominati i sigg.ri:
Vittoria Nicoletta Ghedini, presidente.
Elda Omari, vicepresidente.
Silvano Gambato, segretario.
Stefania Allegro, Consigliere.
Gilda Rota, consigliere.
Giorgio Andrian, consigliere.
Andrea Brugiolo, consigliere;
tutti accettano la carica.
A formare il patrimonio iniziale dell’ente i soci versano la somma di euro 300,00 (euro 20,00 procapite)
I soci approvano la statuto di seguito riportato:
“STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Club per l’UNESCO di Padova”
Art. – 1
Costituzione e sede
- E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ai sensi della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore), ai sensi del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 e successivi decreti attuativi della Legge 6.6.2016 n. 106, e successive modifiche ed integrazioni, l’organizzazione di volontariato “Club per l’UNESCO di Padova” con sede in Selvazzano(PD) via Sant’Antonio n. 2.
- L’utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’Associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento a “organizzazione di volontariato” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.
Art. – 2
Carattere dell’Associazione
- Il Club per l’UNESCO di Padova è una Associazione di volontariato culturale apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro.
- Rispetta rigorosamente le Direttive riguardanti l’uso del nome, dell’acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell’UNESCO adottati dalla Conferenza Generale nella sua 34a sessione (34 C / risoluzione 86) al fine di prevenirne ogni abuso.
- E’ costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’ art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
- Ai sensi dell’art.17 del Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per I’UNESCO (FICLU), ne adotta i principi generali e si impegna a rispettarne le condizioni statutarie che ne regolano l’adesione.
Art. – 3
Durata dell’Associazione
- La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. – 4
Scopi e Attività dell’Associazione
- Il Club contribuisce a livello locale all’attuazione dei programmi dell’UNESCO, sotto la supervisione della Commissione Nazionale per l’UNESCO.
- Contribuisce all’attuazione del programma dell’Organizzazione con la supervisione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e in collaborazione o coordinamento con la FICLU fin quando sussista la qualità di associato alla FICLU stessa.
- L’ Associazione assume la finalità dell’UNESCO ed ha per oggetto: il mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l’educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli. Gli obiettivi strategici del Club per l’UNESCO sono quelli indicati dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO.
- L’associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- c) attività editoriali.
- L’Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
- a) diffondere i principi della comprensione internazionale, conformemente agli ideali dell’UNESCO e delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, attraverso iniziative da condurre in ambito cittadino, provinciale e regionale;
- b) prendere iniziative atte a facilitare la conoscenza di vari Paesi e Regioni, attraverso incontri, viaggi, scambi culturali che possano avvicinare persone, gruppi e popoli di diversa nazionalità;
- c) partecipare alle campagne mondiali e ad altre iniziative a carattere solidaristico, educativo,
sociale e culturale promosse dall’UNESCO e da altre associazioni ed organismi, anche internazionali, con finalità analoghe o complementari;
- d) promuovere attività editoriali inerenti allo scopo sociale;
- e) promuovere le Giornate, le Settimane, gli Anni e Decenni Internazionali proclamati dall’UNESCO;
- f) collaborare con la FICLU, ex c. 4 del presente articolo, nella diffusione e promozione dei messaggi UNESCO, dei documenti e delle informazioni provenienti dal Segretariato dell’UNESCO attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone, inclusi i social media.
- g) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.
- L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell’associazione. Sarà cura del Club definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.
- Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.
- Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.
Art. – 5
Requisiti dei soci
- Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’UNESCO e dell’Associazione.
- Il numero dei soci è illimitato.
- L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Art. – 6
Ammissione e diritti dei soci
- L’ammissione dei soci è libera. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
- Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
- L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in Assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
- La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Art. – 7
Sanzioni disciplinari
- Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
- c)
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
Art. – 8
Perdita della qualifica di socio
- La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- a) mancato pagamento della quota sociale entro il 30 gennaio di ogni anno, salvo che il cda ratifichi il pagamento ritardato.;
- b) dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- c) espulsione: per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- d) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- e) decesso;
- f) incapacità di ogni grado
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Art. – 9
Organi dell’Associazione
- Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
– Organo di revisione legale dei conti (se nominato);
- Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Art. – 10
Partecipazione all’Assemblea
- L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni
fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
- L’Assemblea è composta dai soci dell’Associazione i quali hanno diritto di voto all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, purché risultino iscritti nel libro degli associati.
- L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo secondo i tempi previsti nell’articolo 31 del presente Statuto.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, altro delegato del Presidente.
- L’Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria: per decisione del Consiglio Direttivo; su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
Art. – 11
Convocazione dell’Assemblea
- La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con qualsiasi supporto durevole.
- E’ convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
- In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’ organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.
Art. – 12
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
- È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino a 3 deleghe.
- L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
- I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
- Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da Segretario.
- L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
- In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
- L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.
- Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
- La partecipazione all’ Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
Art. – 13
Forma di votazione dell’Assemblea
- Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.
- In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
- Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
- Ogni socio all’Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
- Il voto del socio che non è in regola con il pagamento della quota associativa è sospeso e non viene conteggiato nè nel quorum costitutivo nè nel quorum, deliberativo.
Art. – 14
Compiti dell’Assemblea
Le competenze dell’Assemblea sono:
In sede ordinaria
- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti degli Consiglio Direttivo;
- c) nominare e revocare, quando previsto, l’organo di controllo;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- g) approvare l ‘eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- f) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
In sede straordinaria
- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.
Art. 15
Struttura dell’Assemblea
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
- Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea
- I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
- Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Art. – 16
Compiti del Consiglio Direttivo
Compete al Consiglio Direttivo:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- c) Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- e) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- f) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione1.
- g) eleggere il Presidente e due Vice Presidenti; Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
- h) nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all’occorrenza i relativi poteri;
- n) decidere sull’espulsione dei soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. – 17
Composizione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
- Il Consiglio Direttivo, deve essere composto in maggioranza da soci che siano anche soci Rotary e dura in carica 3 anni.
- Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo anche al di fuori dei membri del consiglio direttivo.
- In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
- Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea ordinaria.
- Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Art. – 18
Riunioni del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
- Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
- Se nominato, il rappresentante dell’organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
- Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art. – 19
Compiti del Presidente
- Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
- Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Art. – 20
Organo di controllo e revisione legale dei conti
- L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del Codice del Terzo Settore.
- Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.
- I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art.31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
- Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.
Art. – 21
Libri sociali
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci.
Art. – 22
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalla quota associativa da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da versamenti volontari degli associati;
– da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
– da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
– da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
– da donazioni e lasciti;
– da contributi di imprese e privati;
– da rimborsi derivanti da convenzioni;
– proventi derivanti dalle attività previste dall’ art. 84 del Codice del Terzo Settore;
– proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
– ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.
Art. – 23
Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
Art. – 24
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
Il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dovrà essere predisposto possibilmente entro la fine del mese di dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell’anno interessato.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Al superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
Art. – 25
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’ assemblea.
Art. – 26
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.
Art. – 27
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lg 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.”
Padova, il 7 agosto 2019
Firme dei soci:
Vittoria Nicoletta Ghedini ………………………………………………………………………
Elda Omari ………………………………………………………………………………………………………………..
Stefania Allegro ………………………………………………………………………………………………
Gilda Rota …………………………………………………………………………………………………………………
Giorgio Andrian ………………………………………………………………………………………………..
Silvano Gambato ……………………………………………………………………………………………….
Andrea Brugiolo …………………………………………………………………………………………………….
Andrea Manni ………………………………………………………………………………………………………………
Patrizia Tognon ………………………………………………………………………………………………………
Alberto Bisello ………………………………………………………………………………………………………
Ferdinando Zanini ……………………………………………………………………………………………….
GianPaolo Pinton ………………………………………………………………………………………………..
Massimo Rampazzo ………………………………………………………………………………………………….
Gianni Nardi …………………………………………………………………………………………………………….
Lorenzo Gambato …………………………………………………………………………………………………….